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Statuti dell’Associazione per una Svizzera inclusiva

Marzo 2023

Nome: Associazione per una Svizzera inclusiva

1. Nome e sede

A norma degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata «Associazione per una Svizzera inclusiva». La sede dell’associazione è Berna.

L’Associazione per una Svizzera inclusiva è apolitica e aconfessionale.

2. Scopo

L’Associazione si impegna per una società inclusiva nel senso della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. A tal fine, adotta misure volte a sostenere l’Iniziativa per l’inclusione e a realizzarne gli obiettivi a livello costituzionale o legislativo.

3. Mezzi

Per perseguire i suoi obiettivi, l’Associazione dispone dei seguenti mezzi:

  • tasse sociali;

  • offerte e liberalità di ogni tipo.

Le tasse sociali sono fissate annualmente dall’Assemblea dei soci.

Per i debiti dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci ordinari. I soci ordinari dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

4. Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Comitato; e

  • l’Ufficio di revisione.

5. Adesione

I soci possono essere persone fisiche o giuridiche che sostengono gli obiettivi dell’Associazione.

I soci ordinari con diritto di voto sono persone giuridiche che sostengono gli obiettivi dell’Associazione. Ogni socio ordinario è rappresentato nell’Associazione da una delegata o un delegato.

I soci passivi sono persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente e idealmente l’Associazione, senza tuttavia che ciò motivi una loro adesione ordinaria. Non hanno diritto di voto. L’Associazione li informa sulle sue attività.

Le richieste di adesione vanno inoltrate al Comitato. Il Comitato decide in merito all’ammissione dei soci ordinari e dei soci passivi.

6. Cessazione dell’adesione

L’adesione cessa:

  • per le persone fisiche, con le dimissioni, l’esclusione o il decesso;

  • per le persone giuridiche, con le dimissioni, l’esclusione o lo scioglimento della persona giuridica.

7. Dimissioni e esclusione

I soci ordinari possono dimettersi dall’Associazione in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi.

I soci passivi possono dimettersi in qualsiasi momento. Le loro dimissioni hanno effetto immediato.

Un socio può essere escluso solo se danneggia gli interessi dell’Associazione o si esprime attivamente e pubblicamente contro gli obiettivi perseguiti dall’Iniziativa per l’inclusione. L’esclusione è decretata dal Comitato. Nel caso di un socio ordinario, l’esclusione avviene dopo avere sentito il socio. L’esclusione è comunicata per iscritto e prende effetto una volta scaduto il termine di ricorso. Contro l’esclusione può essere presentato ricorso entro 30 giorni all’attenzione dell’Assemblea dei soci successiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

8. L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. È composta da tutti i soci ordinari dell’Associazione e del Comitato. I membri del Comitato in carica non hanno diritto né di votare né di eleggere.

L’Assemblea dei soci ordinaria si tiene annualmente. Per decisione del Comitato è possibile convocare un’Assemblea straordinaria. Il Comitato è inoltre tenuto a convocarne una su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) di tutti i soci ordinari, indicando le trattande previste.

Le competenze dell’Assemblea dei soci sono le seguenti:

  • approvare il rapporto annuale del Comitato;

  • approvare il bilancio annuale dopo aver preso conoscenza del rapporto di revisione;

  • dare discarico al Comitato;

  • prendere conoscenza del bilancio preventivo;

  • determinare le tasse sociali;

  • eleggere i membri del Comitato;

  • eleggere l’ufficio di revisione;

  • modificare gli statuti dell’Associazione alla maggioranza di due terzi;

  • adottare risoluzioni in merito alle trattande figuranti all’ordine del giorno che il Comitato o i soci ordinari hanno presentato in tempo utile;

  • sciogliere l’Associazione e decidere come impiegare i proventi della liquidazione.

L’Assemblea annuale dei soci è convocata con almeno tre settimane di anticipo, indicando l’ordine del giorno. I soci ordinari che intendono aggiungere trattande all’ordine del giorno devono presentare al Comitato una richiesta scritta e motivata in tal senso almeno due settimane prima dell’Assemblea.

La convocazione dei soci ordinari a un’Assemblea straordinaria è inoltrata con almeno dieci giorni di anticipo e include l’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria si tiene entro sei settimane dall’inoltro della richiesta in tal senso.

Le risoluzioni sono adottate alla maggioranza assoluta delle persone presenti che hanno diritto di voto. In caso di elezioni, il primo scrutinio è deciso dalla maggioranza assoluta delle persone presenti che hanno diritto di voto. Dal secondo scrutinio in poi, si applica la maggioranza relativa dei voti espressi.

Se richiesto dalla maggioranza delle persone presenti che hanno diritto di voto, le votazioni e le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, ossia per iscritto.

In situazioni particolari, l’Assemblea dei soci può svolgersi per iscritto o per via elettronica. Per l’adozione di una trattanda occorre la maggioranza assoluta di tutte le persone aventi diritto al voto.

9. Il Comitato

9.1 Composizione e funzionamento

Il Comitato è composto da almeno 5 e al massimo 11 persone. Le persone con disabilità sono rappresentate in modo adeguato. Il Comitato si costituisce da sé. Nel Comitato possono essere eletti rappresentanti di soci ordinari (persone giuridiche) e persone fisiche che non rappresentano un socio ordinario.

Il mandato dura due anni; la rielezione è ammessa per un massimo di quattro mandati. Se un membro del Comitato che rappresenta un socio ordinario si dimette, il Comitato può cooptare una o un rappresentante dello stesso socio ordinario fino alla seguente Assemblea dei soci. La seguente Assemblea dei soci elegge una sostituta o un sostituto fino al termine del mandato ordinario.

Le delibere e le elezioni del Comitato richiedono la maggioranza semplice delle persone presenti.

Il Comitato si riunisce ogni volta che le attività dell’Associazione lo richiedono. Può adottare risoluzioni anche mediante votazione scritta. In tal caso, la risoluzione richiede la maggioranza assoluta di tutti i membri del Comitato.

L’Associazione non versa alcun compenso ai membri del Comitato, ad eccezione delle spese effettive sostenute e delle spese correnti. Ai singoli membri del Comitato può essere corrisposto un compenso adeguato per servizi operativi speciali.

9.2 Competenze del Comitato

Il Comitato è responsabile di portare a termine tutte le attività che la legge o gli statuti non riservano a un altro organo dell’Associazione.

Tra le competenze del Comitato figurano in particolare:

  • la gestione strategica dell’Associazione;

  • l’esecuzione delle risoluzioni adottate dall’Assemblea dei soci;

  • l’approvazione del programma di attività;

  • l’approvazione del bilancio preventivo;

  • la supervisione della gestione e della contabilità;

  • l’adozione e la modifica di regolamenti;

  • l’ammissione e l’esclusione di soci;

  • la decisione di istituire un segretariato;

  • la nomina di una Commissione consultiva che appoggi professionalmente il Comitato. I compiti della Commissione consultiva sono definiti in un regolamento.

10. Il segretariato

Se la situazione finanziaria lo consente, l’Associazione può istituire un segretariato. Questo gestisce le attività operative dell’Associazione e allevia il carico di lavoro che grava sul Comitato. Il Comitato nomina una direttrice o un direttore e, se occorre, altre collaboratrici o altri collaboratori, e stabilisce i rispettivi capitolati d’oneri.

11. L’ufficio di revisione

L’ufficio di revisione esamina i conti annuali e esegue almeno una revisione contabile l’anno. Presenta il suo rapporto al Comitato, all’attenzione dell’Assemblea dei soci.

12. Diritto di firma

Il Comitato designa le persone aventi diritto di firma.

13. Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea dei soci ordinaria o da un’Assemblea dei soci straordinaria alla maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Il patrimonio sociale che resta dopo la deduzione delle passività dirette è trasferito a organizzazioni di pubblica utilità idonee e domiciliate in Svizzera, secondo quanto deciso dal Comitato e in conformità con lo scopo dell’Associazione. Il rimborso di parti delle tasse sociali e di liberalità versate da soci ordinari è possibile.

14. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati adottati dall’Assemblea costitutiva riunitasi il 9 marzo 2023 e sono entrati in vigore il giorno stesso.